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D.P.C.M. 29/09/1998

-moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;

- medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;

-elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;

- molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche. Appartiene a tale fase la definizione delle misure di salvaguardia, alle quali è dedicato il successivo punto 3. Fase terza - Fase di programmazione della mitigazione del rischio. Detta fase si sostanzia in analisi ed elaborazioni, anche grafiche, sufficienti ad individuare le tipologie di interventi da realizzare per la mitigazione o rimozione dello stato di rischio, a consentire l'individuazione, la programmazione e la progettazione preliminare per l'eventuale finanziamento degli interventi strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio idraulico o comunque per l'apposizione di vincoli definitivi all'utilizzazione territoriale, e a definire le eventuali, necessarie misure di delocalizzazione di insediamenti.

2.3. Aree a rischio di frana e valanga. Fase prima -Fase di individuzione delle aree a rischio di frana e valanga. Per l'attività da svolgersi nell'ambito di detta fase occorre avvalersi di un'analisi territoriale svolta in scala adeguata, almeno 1:25.000, in base ad elementi noti e a dati già disponibili. I risultati saranno riportati nel Sistema cartografico di riferimento oggetto di specifica intesa tra Stato e regioni. Mediante tale attività conoscitiva, va realizzata una carta dei fenomeni franosi e valanghivi, utile per la definizione delle zone a differente pericolosità e, quindi, alla perimetrazione speditiva delle aree a rischio. Questo elaborato deve possedere un livello minimo di informazioni, qualitativamente e quantitativamente adeguato, e comunque tale da consentire lo svolgimento delle fasi successive. Ove si sia nella fase iniziale dell'attività conoscitiva si può utilizzare la metodologia predisposta dai Servizi tecnici nazionali a mezzo di una carta inventario di cui all'allegato. I fenomeni di valanga si intendono nel seguito inclusi nel termine movimenti franosi (allegati A, B) . Ulteriori informazioni disponibili sulle caratteristiche dei singoli fenomeni franosi dovranno essere acquisite mediante la scheda elaborata dal Servizio geologico nazionale (pubblicata sul volume VII - Miscellanea) allegata al presente atto (allegato C). Le Autorità di bacino e le regioni potranno utilizzare - a corredo delle informazioni disponibili presso le loro strutture tecniche, reperibili in loco o raccolte con l'interpretazione geomorfologica delle osservazioni di campagna, delle foto aeree ecc. - le informazioni archiviate dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche (GNDCI-CNR), nell'ambito del progetto Aree vulnerate italiane (AVI), i cui risultati sono presentati sinteticamente in rapporti regionali editi a cura del GNDCI-CNR. Fase seconda - Fase di perimetrazione e valutazione dei livelli di rischio. Dalla fase di individuazione delle aree pericolose si passa a quella della perimetrazione delle aree a rischio attraverso una valutazione basata sull'esistenza di persone, beni e attività umane e del patrimonio ambientale. Nella sostanza questa fase è finalizzata da un lato alla individuazione delle aree pericolose, ai fini della pianificazione territoriale; d'altro lato alla specifica valutazione delle strutture ed attività a rischio in maniera da consentire di predisporre le più opportune e urgenti misure di prevenzione (attività pianificatoria, vincolistica temporanea, ecc). Utilizzando la cartografia tecnica a scala minima 1:25.000 recante la perimetrazione ricavata dalla carta dei fenomeni franosi e valanghivi, con l'ausilio eventuale delle foto aeree, è possibile individuare la presenza degli elementi, già indicati nelle premesse, che risultano vulnerabili da eventi di frana e valanga. Mediante tali elementi si costituisce la Carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale di particolare rilievo. Sulla base della sovrapposizione della carta dei fenomeni franosi e della carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale è possibile una prima perimetrazione delle aree a rischio, secondo differenti livelli, al fine di stabilire le misure di prevenzione, mediante interventi strutturali, e/o vincolistici. Come già visto al paragrafo 2.2, si definiscono quattro classi di rischio, secondo la classificazione di seguito riportate. Le diverse situazioni sono aggregate in quattro classi di rischio a gravosità crescente (1=moderato/a; 2=medio/a; 3=elevato/a; 4=molto elevato/a), alle quali sono attribuite le seguenti definizioni:

-moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;

- medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;

-elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;

- molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche. Tale fase si conclude con la definizione delle misure di salvaguardia, alle quali è dedicato il successivo punto 3. Fase terza - Fase di programmazione della mitigazione del rischio. Detta fase si sostanzia in analisi ed elaborazioni, anche grafiche, sufficienti ad individuare le tipologie di interventi da realizzare per la mitigazione o rimozione dello stato di pericolosità, a consentire l'individuazione, la programmazione e la progettazione preliminare per l'eventuale finanziamento degli interventi strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio di frana o valanga, o, comunque, per l'apposizione di vincoli definiti all'utilizzazione territoriale comprese le indicazioni delle eventuali, necessarie delocalizzazioni di insediamenti. E' propria di questa fase l'indagine geologica e geotecnica per l'acquisizione dei parametri ed elementi di valenza progettuale, nonchè l'eventuale monitoraggio.

3. Misure di salvaguardia. Le aree a rischio idrogeologico individuate e perimetrate. ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 180/1998, sono sottoposte, con provvedimento delle regioni o delle Autorità di bacino, a vincolo temporaneo costituente misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183/1989. Nel caso le misure di salvaguardia siano adottate in assenza del Piano stralcio di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180/1998, o del Piano di bacino di cui all'art. 17 della legge n. 183/1989, tali misure resteranno in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque non oltre il 30 giugno 2002. Nella predisposizione delle misure di salvaguardia si dovrà tenere conto della tutela e conservazione del patrimonio ambientale e dei beni culturali.

3.1. Misure di salvaguardia per il rischio idraulico. Le aree a rischio idraulico si articolano, al punto 2.2, in diversi livelli.Nei casi in cui non sia possibile attribuire ad un area un determinato livello di probabilità, verrà applicata la norma piu restrittiva di cui al successivo punto a) . Per dette aree sono indicati i seguenti indirizzi per la definizione delle norme di salvaguardia:

a) Aree a rischio molto elevato. In tali aree sono consentiti esclusivamente: gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'Autorità idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva. Sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:

-gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge n. 457/1978, e senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;

-la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonchè la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purchè non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente.

b) Aree a elevato rischio. In tali aree sono consentiti esclusivamente: interventi di cui alla precedente lettera a) nonchè quelli di ristrutturazione edilizia, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse ovvero che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento; interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienicosanitario, purchè siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica; manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi purchè siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica.

3.2. Misure di salvaguardia per rischio di frana. Le aree a rischio di frana vengono di massima ripartite in due diversi livelli di rischio. Per dette aree sono indicati i seguenti indirizzi per la definizione delle norme di salvaguardia.

a) Aree a rischio molto elevato. In tali zone sono consentiti esclusivamente: gli interventi di demolizione senza ricostruzione; gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della legge n. 457/1978; gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico; gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico; tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.

b) Aree a elevato rischio. Oltre agli interventi ammessi per l'area a), sono consentiti esclusivamente: gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della legge n. 457/1978, senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio; gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienicosanitario.

 

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